|
PREMESSA
A.C.P.I. è stata fondata nel 1967 in seno alla FIP (Federazione
Italiana Pubblicità) e ufficialmente costituita con atto
notarile, il 14 marzo 1983, presso il Notaio Sergio Barenghi in
Milano. torna
all'indice
Art.
1 - COSTITUZIONE
A norma dell’art. 18 della Costituzione Italiana, degli artt.
36, 37 e 38 del Codice Civile, è ufficialmente costituita
l’Associazione Consulenti Pubblicitari Italiani, altrimenti
denominata con sigla A.C.P.I. torna
all'indice
Art.
2 - PRINCIPI, SCOPI E CARATTERISTICHE
L’Associazione non ha scopo di lucro e si propone prioritariamente
la tutela dei principi etici e la qualificazione professionale degli
Associati a livello nazionale e comunitario.
Essa promuove istituzionalmente la formazione e l’aggiornamento
professionale dei propri iscritti nel settore della comunicazione
pubblicitaria.
L’Associazione promuove e svolge attività di ricerca
ed insegnamento indirizzate all’evoluzione teorica ed operativa
della pubblicità e delle tecniche di comunicazione ad essa
relative.
Essa svolge la sua attività a favore degli Associati ed a
tutela dei loro interessi professionali, anche diffondendone e quantificandone
l’immagine presso i potenziali clienti utilizzatori.
L’Associazione si prefigge, inoltre, il fine di:
1) favorire un proficuo scambio di esperienze fra gli Associati;
2) regolamentare le prestazioni professionali secondo norme a livello
nazionale e comunitario;
3) controllare l’osservanza, da parte degli Associati, di
tutti i doveri che salvaguardano il buon nome e l’onorabilità
della categoria;
4) esperire azioni conciliative in tutte le controversie eventualmente
insorgenti fra gli Associati, ovvero tra i singoli Associati ed
eventuali terzi;
5) tendere, con le attività di cui ai commi precedenti e
con altre future, specifiche azioni al riconoscimento giuridico
della professione di Consulente Pubblicitario;
6) prestare servizi agli Associati ed ai terzi, sia sul piano conoscitivo,
sia su quello operativo prestando assistenza ed organizzazione.
Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione può
fare parte di altri organismi aventi oggetto analogo al proprio
o che possono concorrere al conseguimento dello stesso.
L’Associazione non ha fini di lucro, anche se nel perseguimento
dei propri scopi può svolgere attività configurabili
come commerciali. --- torna
all'indice
Art.
3 - ASSOCIATO
L’Associato è un consulente professionista di comunicazione
dell’impresa pubblica e privata che esercita in modo prevalente
e continuativo l’attività nell’ambito della comunicazione
pubblicitaria, uniformandosi ad usi e consuetudini in tema di pubblicità
depositate presso le C.C.I.A.A. italiane, nel rispetto del Codice
di Autodisciplina Pubblicitaria e del codice di etica professionale.
torna
all'indice
Art.
4 - AMMISSIONE DELL'ASSOCIATO
Possono essere ammesse in qualità di Associati tutte le persone
fisiche che abbiano ricevuto parere favorevole dal Consiglio Direttivo
in seguito a regolare inoltro di domanda, ottemperando alle norme
di accesso prescritte dall’apposito Regolamento Interno della
Associazione o dalle normative.
torna all'indice
Art.
5 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Sono prescritti inderogabilmente:
a. il godimento dei diritti civili e politici;
b. la ineccepibile condotta morale e professionale. torna
all'indice
Art.
6 - TIPOLOGIE DI ASSOCIATI
a. Associati Effettivi:
- le persone fisiche che abbiano svolto da almeno cinque anni continuativi
un’attività nel campo della consulenza di comunicazione
pubblicitaria in forma autonoma o assolti in cariche dirigenziali
nel settore;
- le persone fisiche che abbiano conseguito un titolo di studio
a livello universitario o, comunque, riconosciuto idoneo dall’Associazione;
- gli iscritti nelle categorie di Tecniche pubblicitarie o categorie
del settore ai Ruoli dei Periti ed Esperti presso le C.C.I.A.A.
italiane o iscritti nell’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice
(CTU) godono automaticamente della qualifica di Associato Effettivo;
- i titolari di cattedre universitarie in discipline inerenti la
comunicazione pubblicitaria godono automaticamente della qualifica
di Associato Effettivo.
Gli Associati Effettivi sono tenuti al versamento delle quote ordinarie
e di eventuali contributi straordinari di integrazione.
Gli stessi hanno diritto di partecipare all’Assemblea e possono
rivestire cariche sociali, se eletti.
Gli Associati Effettivi sono iscritti nell’Albo dei Comunicatori
Professionisti ACPI.
b.
Associati Onorari - le persone insigni distintesi per pubblico riconoscimento
che si siano rese benemerite della categoria ammesse su delibera
del Consiglio Direttivo e su proposta di almeno tre Consiglieri
o di almeno quindici Associati Effettivi.
Gli Associati Onorari sono esenti dal versamento di qualsiasi contribuzione.
Partecipano all’Assemblea degli Associati senza diritto di
voto e non possono rivestire cariche sociali.
Agli stessi possono essere affidati dal Consiglio Direttivo speciali
incarichi di rappresentanza e delegati compiti specifici nell'interesse
dell’Associazione. torna
all'indice
Art.
7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
a. Assemblea degli Associati Effettivi;
b. Consiglio Direttivo;
c. Presidente;
d. Collegio dei Sindaci. torna
all'indice
Art.
8 - ASSEMBLEE DEGLI ASSOCIATI
L’Assemblea è l’organo collegiale della Associazione.
L’Assemblea è composta da tutti gli Associati Effettivi
in regola con il pagamento delle quote associative e può
essere ordinaria o straordinaria. -
torna
all'indice
Art.
9 - ASSEMBLEA ORDINARIA
Si riunisce una volta all’anno per deliberare sul bilancio
consuntivo e preventivo e per esprimersi sui programmi che il Consiglio
Direttivo propone di attuare.
E’ convocata dal Presidente con lettera raccomandata o fax
o e-mail inviata almeno 10 giorni prima della data di prima convocazione,
contenente le indicazioni di data, ora, sede ed elenco dei punti
all’ordine del giorno.
L’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza
di metà più uno degli Associati Effettivi.
In seconda convocazione, da tenersi almeno tre giorni dopo la prima
convocazione, è valida con qualsiasi numero di partecipanti
con diritto di voto.
Le delibere dell’Assemblea vengono prese a maggioranza semplice
dei votanti. In caso di parità di voti prevale quello espresso
dal Presidente dell’Associazione.
Quando siano poste ai voti delibere riguardanti le persone, la votazione
dovrà essere eseguita a scrutinio segreto e la parità
avrà valore di voto negativo.
Nessuna delibera potrà essere assunta in quanto non prevista
su argomenti che non figurino all’ordine del giorno.
In caso di impedimento ogni iscritto avente diritto può delegare
a rappresentarlo per iscritto un altro Associato.
Ogni partecipante all’Assemblea non può essere portatore
di più di due deleghe. torna
all'indice
Art.
10 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo nelle
forme di cui al precedente art. 9:
a. ogniqualvolta lo stesso lo ritenga necessario;
b. su richiesta sottoscritta da almeno un terzo degli iscritti;
c. su richiesta dell’intero Collegio Sindacale.
L’Assemblea Straordinaria è competente a deliberare
su tutto ciò che non è di competenza dell’Assemblea
Ordinaria, ivi comprese le delibere relative alle modifiche dell’Atto
costitutivo e dello Statuto, allo scioglimento ed alla liquidazione
della Associazione. Il quorum previsto è di due terzi in
prima convocazione ed in seconda della metà degli Associati.
Le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti. Ogni Associato
non può essere portatore di più di due deleghe. torna
all'indice
Art.
11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
E’ l’organo esecutivo dell’Associazione. E’
composto da un minimo di cinque fino a dodici componenti eletti
dall’Assemblea tra gli Associati Effettivi. Il numero dei
Consiglieri potrà variare nella proporzione di un rappresentante
ogni cento associati circa.
I Consiglieri eletti durano in carica tre anni. Il Consigliere subentrante
in seguito a decesso, decadenza, dimissioni o destituzione del predecessore
è il primo dei non eletti, permane fino alla scadenza del
periodo spettante di diritto al Consigliere sostituito. Il Consiglio
Direttivo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga
opportuno, o quando ne venga fatta richiesta da almeno tre Consiglieri.
La convocazione avviene nelle forme che il Presidente riterrà,
di volta in volta, più opportune. La convocazione deve avvenire
almeno cinque giorni prima della data fissata, con l’esatta
indicazione dell’ordine del giorno. Le delibere sono prese
a maggioranza di voti dei presenti e sono valide se alla loro formazione
hanno partecipato almeno la metà più uno dei Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri e le
facoltà inerenti sia l’ordinaria che la straordinaria
amministrazione, eccettuate le incombenze demandate all’Assemblea
o agli altri Organi.
Come tali:
a) redige il Regolamento Interno della Associazione, con particolare
riguardo alle norme di carattere amministrativo;
b) elabora il bilancio preventivo e consuntivo;
c) determina l’ammontare della quota associativa annuale;
d) dirige e regola il funzionamento dell’Associazione e ne
determina i programmi di attività nei limiti previsti dallo
Statuto e dal bilancio;
e) mantiene i contatti con le Autorità ed Enti esterni al
fine di valutare l’opportunità di programmare attività
tese al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
E’ facoltà del Consiglio Direttivo nominare un Presidente
Onorario. torna all'indice
Art.
12 - DELEGAZIONI E COMMISSIONI
Il Consiglio Direttivo, ove ne ravvisi la necessità o l’opportunità
potrà istituire Delegazioni o Sedi periferiche o Commissioni
sia in ambito nazionale che in paesi UE, che si interessino di problematiche
e finalità dell’Associazione. I Delegati e/o i Componenti
delle Commissioni dovranno mantenere i contatti con il Consiglio
Direttivo e, in accordo con lo stesso, promuovere lo sviluppo di
iniziative locali. torna all'indice
Art.
13 - IL PRESIDENTE
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione,
ed è responsabile del suo funzionamento e degli atti amministrativi
deliberati dal Consiglio e compiuti in nome e per conto dell’Associazione.
Viene eletto a voto segreto nella prima seduta del Consiglio Direttivo
tra i Consiglieri eletti, unitamente al Vicepresidente, al Segretario
e al Tesoriere.
Convoca il Consiglio Direttivo e ne presiede le sedute. In caso
di parità nelle delibere del Consiglio ha voto decisivo.
In caso di impedimento o di assenza, il Presidente viene sostituito
nelle sue funzioni dal Vicepresidente. Questi assume definitivamente
l’ufficio del Presidente nel caso di cessazione del medesimo
per qualsiasi causa e sino al compimento del triennio.
Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative,
finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro venti giorni
dall’elezione.
Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere
portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione
successiva all’insediamento dello stesso. torna
all'indice
Art.
14 - IL SEGRETARIO
E' incaricato della tenuta del libro degli iscritti, del libro dei
verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e delle Assemblee degli
Associati e del disbrigo della corrispondenza. torna
all'indice
Art.
15 - IL TESORIERE
E' responsabile dell’amministrazione che deve essere da lui
tenuta in conformità della buona regola amministrativa e
contabile.
Compila il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione elaborato
in seno al Consiglio Direttivo.
Sovra intende alla riscossione delle entrate e alla erogazione delle
spese, curando che le delibere del Consiglio Direttivo siano strettamente
osservate.
Prende in consegna i beni dell’Associazione e tiene aggiornato
il libro degli inventari e il libro cassa. torna
all'indice
Art.
16 - COLLEGIO DEI SINDACI
E’ l’organo di controllo amministrativo/fiscale.
E’ composto da tre membri eletti dall’Assemblea secondo
le modalità previste dal Regolamento Interno. Eventualmente
possono essere nominati dal Consiglio Direttivo fra persone esterne
all’Associazione.
In caso di dimissioni o decadenza di uno dei Sindaci si provvede
alla surroga con il primo dei non eletti o nominare un sostituto.
I Sindaci nominano a maggioranza il loro Presidente. I Sindaci possono
essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
In tale sede potranno esprimersi, con parere consultivo, sulle delibere
che comportino impegni di spesa.
Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo degli atti amministrativi
della Associazione.
In occasione della presentazione dei bilanci in Assemblea, relaziona
gli Associati sulla tenuta dei libri contabili e sull’osservanza
di Leggi e Statuto in materia amministrativa.
Di ogni controllo effettuato e delle relazioni dei bilanci redige
verbale da conservare agli atti della Associazione. torna
all'indice
Art.
17 - FIRMA SOCIALE
Salve le ipotesi di necessaria sostituzione, la facoltà di
firma per l’Associazione è riservata al Presidente.
Per gli atti di carattere amministrativo/contabile si rinvia al
Regolamento Interno. torna all'indice
Art.
18 - SCADENZA MANDATO
Il Presidente del Consiglio Direttivo, almeno 10 giorni prima dello
scadere del mandato, convoca il Consiglio ed elabora in seno allo
stesso la relazione sull’attività svolta nell’arco
di tempo del suo mandato.
Nei medesimi termini il Segretario e il Tesoriere preparano il bilancio
consuntivo.
Il Presidente del Collegio dei Sindaci redige la relazione sull’attività
svolta.
Approvate le relazioni di cui sopra, il Consiglio Direttivo, per
mezzo del Presidente, indice le nuove elezioni e convoca l’Assemblea
Straordinaria.
Le elezioni devono essere indette con avviso agli Associati, secondo
la formalità di cui all’art. 9 e mediante esposizione
agli Albi dell’Associazione.
Con tale avviso si dà notizia della convocazione dell’Assemblea
Straordinaria. torna all'indice
Art.
19 - DIMISSIONI
Le dimissioni da Associato devono essere presentate per iscritto
al Consiglio Direttivo per lettera raccomandata.
Per ogni Associato dimissionario resta fermo l’obbligo del
versamento dell’intera quota associativa relativa all’anno
in corso.
Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere
espresse per iscritto al Consiglio Direttivo che ha facoltà
di discuterle e chiedere chiarimenti.
Le dimissioni da membro del Collegio dei Sindaci devono essere inviate
al Collegio stesso, che ne informerà il Consiglio Direttivo.
torna all'indice
Art.
20 - COMPORTAMENTO DEGLI ASSOCIATI
Ogni Associato è impegnato:
a) ad attenersi strettamente e scrupolosamente alle norme del presente
Statuto, nonché a quelle di cui al proprio codice deontologico;
b) a non porre in essere atti professionalmente scorretti nei confronti
di un altro Associato;
c) ad uniformarsi alle delibere di carattere etico sociale, professionale
ed economico espresse dalla Assemblea, nonché alle correlative
disposizioni del Consiglio Direttivo;
d) a non convenire in giudizio l'associazione, senza avere esperito
le procedure arbitrali di cui al Regolamento Interno. torna
all'indice
Art.
21 - LODO ARBITRALE
Le controversie che sorgeranno in seno all’Associazione, ad
eccezione di quelle che per Legge non possono esserne oggetto, saranno
decise in via irrevocabile, senza ricorso all’Autorità
Giudiziaria da un Collegio di tre arbitri. Ciascuna Parte nominerà
un arbitro; entrambi gli arbitri così scelti, a loro volta,
avranno il compito di nominare, di comune accordo, il terzo arbitro.
Il Collegio Arbitrale giudicherà irritualmente. Le Parti
si impegnano irrevocabilmente al rispetto delle decisioni del Collegio
stesso e ad attuarle entro 30 giorni dall’omologa del lodo,
se ed in quanto compatibile con le disposizioni della risoluzione
arbitrale. Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda
espressamente al Regolamento Interno. - torna
all'indice
Art.
22 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Nel caso di inosservanza da parte dell’Associato delle regole
del presente Statuto, del Regolamento Interno, delle delibere dell’Assemblea,
nonché delle regole del vivere civile e del reciproco rispetto,
potranno essere presi dal Consiglio Direttivo i seguenti provvedimenti:
a. richiamo scritto;
b. sospensione della partecipazione all’attività dell’associazione
variante da uno a sei mesi.
In caso di recidiva, il Consiglio Direttivo può proporre
l’esclusione dell’Associato all’Assemblea. L’Associato
escluso non può pretendere in restituzione la quota associativa
annua che verrà incamerata dall'Associazione. torna
all'indice
Art.
23 - DECADENZE
E’ dichiarato decaduto dal diritto di far parte dell’Associazione
l'iscritto che venga a trovarsi in condizioni di incompatibilità
con una qualsiasi delle norme che ne regolano l’appartenenza.
La dichiarazione di decadenza viene deliberata a maggioranza dal
Consiglio Direttivo, ferme restando le facoltà di impugnativa
di cui alle formalità previste dal Regolamento Interno. torna
all'indice
Art. 24 - PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a. quote associative;
b. contribuzioni integrative;
c. erogazioni fatte a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione
stessa;
d. eventuali beni di proprietà dell’Associazione e
redditi da capitale;
f. qualsiasi altra somma proveniente da donazioni, lasciti, elargizioni
e atti di liberalità in genere concessi, senza condizioni
che limitino l’autonomia dell'Associazione.
E’ fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione,
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
In caso di scioglimento il patrimonio sarà devoluto ad altre
associazioni analoghe o ai fini di pubblica utilità. torna
all'indice
Art.
25 - QUOTE ASSOCIATIVE
Le quote vengono determinate annualmente dal Consiglio Direttivo,
secondo le esigenze di gestione dell’Associazione e con le
modalità previste dal Regolamento Interno.
Ogni Associato è tenuto, entro i primi tre mesi di ogni anno,
al versamento delle quote associative e delle integrazioni eventualmente
deliberate dall’Assemblea degli iscritti. -
torna all'indice
Art.
26 - ESERCIZI SOCIALI
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio
che deve essere presentato all’approvazione dell’Assemblea
da convocarsi entro il 30 aprile dell’anno successivo. torna
all'indice
Art.
27 - TESSERAMENTO
L’Associazione distribuirà ad ogni iscritto copia dello
Statuto e del Regolamento Interno; munirà, inoltre, gli Associati
della tessera annuale. -
torna all'indice
Art.
28 - SIMBOLO
L’Associazione è provvista di un suo simbolo depositato
presso il Notaio Barenghi in Milano. Tale simbolo troverà
descrizione nel Regolamento Interno. torna
all'indice
Art.
29 - RICORSO AL CODICE CIVILE
Per quanto non previsto dal presente Statuto, o in contrasto con
le norme inderogabili del Codice Civile, valgono le medesime. torna
all'indice
Art. 30 - EFFICACIA
Il presente Statuto abroga ogni precedente Statuto, Regolamento,
prassi e consuetudine. torna
all'indice |