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STATUTO

In vigore dal 28 giugno 2004

O
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o
PREMESSA ALLO STATUTO Art. 15 - IL TESORIERE
Art. 16 - COLLEGIO DEI SINDACI
Art. 01 - COSTITUZIONE Art. 17 - FIRMA SOCIALE
Art. 02 - SCOPI E CARATTERISTICHE Art. 18 - SCADENZA MANDATO

Art. 03 - ASSOCIATO

Art. 19 - DIMISSIONI
Art. 04 - AMMISSIONE DELL'ASSOCIATO Art. 20 - COMPORTAMENTO DEGLI ASSOCIATI
Art. 05 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE Art. 21 - LODO ARBITRALE
Art. 06 - TIPOLOGIE DI ASSOCIATI Art. 22 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 07 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Art. 23 - DECADENZE
Art. 08 - ASSEMBLEE DEGLI ASSOCIATI Art. 24 - PATRIMONIO
Art. 09 - ASSEMBLEA ORDINARIA Art. 25 - QUOTE ASSOCIATIVE
Art. 10 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA Art. 26 - ESERCIZI SOCIALI
Art. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO Art. 27 - TESSERAMENTO
Art. 12 - DELEGAZIONI E COMMISSIONI Art. 28 - SIMBOLO
Art. 13 - IL PRESIDENTE Art. 29 - RICORSO AL CODICE CIVILE
Art. 14 - IL SEGRETARIO Art. 30 - EFFICACIA

 

 

 

 

 

 

 

PREMESSA
A.C.P.I. è stata fondata nel 1967 in seno alla FIP (Federazione Italiana Pubblicità) e ufficialmente costituita con atto notarile, il 14 marzo 1983, presso il Notaio Sergio Barenghi in Milano.
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Art. 1 - COSTITUZIONE
A norma dell’art. 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile, è ufficialmente costituita l’Associazione Consulenti Pubblicitari Italiani, altrimenti denominata con sigla A.C.P.I. torna all'indice

 

Art. 2 - PRINCIPI, SCOPI E CARATTERISTICHE
L’Associazione non ha scopo di lucro e si propone prioritariamente la tutela dei principi etici e la qualificazione professionale degli Associati a livello nazionale e comunitario.
Essa promuove istituzionalmente la formazione e l’aggiornamento professionale dei propri iscritti nel settore della comunicazione pubblicitaria.
L’Associazione promuove e svolge attività di ricerca ed insegnamento indirizzate all’evoluzione teorica ed operativa della pubblicità e delle tecniche di comunicazione ad essa relative.
Essa svolge la sua attività a favore degli Associati ed a tutela dei loro interessi professionali, anche diffondendone e quantificandone l’immagine presso i potenziali clienti utilizzatori.
L’Associazione si prefigge, inoltre, il fine di:
1) favorire un proficuo scambio di esperienze fra gli Associati;
2) regolamentare le prestazioni professionali secondo norme a livello nazionale e comunitario;
3) controllare l’osservanza, da parte degli Associati, di tutti i doveri che salvaguardano il buon nome e l’onorabilità della categoria;
4) esperire azioni conciliative in tutte le controversie eventualmente insorgenti fra gli Associati, ovvero tra i singoli Associati ed eventuali terzi;
5) tendere, con le attività di cui ai commi precedenti e con altre future, specifiche azioni al riconoscimento giuridico della professione di Consulente Pubblicitario;
6) prestare servizi agli Associati ed ai terzi, sia sul piano conoscitivo, sia su quello operativo prestando assistenza ed organizzazione.
Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione può fare parte di altri organismi aventi oggetto analogo al proprio o che possono concorrere al conseguimento dello stesso.
L’Associazione non ha fini di lucro, anche se nel perseguimento dei propri scopi può svolgere attività configurabili come commerciali. ---
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Art. 3 - ASSOCIATO
L’Associato è un consulente professionista di comunicazione dell’impresa pubblica e privata che esercita in modo prevalente e continuativo l’attività nell’ambito della comunicazione pubblicitaria, uniformandosi ad usi e consuetudini in tema di pubblicità depositate presso le C.C.I.A.A. italiane, nel rispetto del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria e del codice di etica professionale.
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Art. 4 - AMMISSIONE DELL'ASSOCIATO
Possono essere ammesse in qualità di Associati tutte le persone fisiche che abbiano ricevuto parere favorevole dal Consiglio Direttivo in seguito a regolare inoltro di domanda, ottemperando alle norme di accesso prescritte dall’apposito Regolamento Interno della Associazione o dalle normative. torna all'indice

 

Art. 5 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Sono prescritti inderogabilmente:
a. il godimento dei diritti civili e politici;
b. la ineccepibile condotta morale e professionale.
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Art. 6 - TIPOLOGIE DI ASSOCIATI
a. Associati Effettivi:
- le persone fisiche che abbiano svolto da almeno cinque anni continuativi un’attività nel campo della consulenza di comunicazione pubblicitaria in forma autonoma o assolti in cariche dirigenziali nel settore;
- le persone fisiche che abbiano conseguito un titolo di studio a livello universitario o, comunque, riconosciuto idoneo dall’Associazione;
- gli iscritti nelle categorie di Tecniche pubblicitarie o categorie del settore ai Ruoli dei Periti ed Esperti presso le C.C.I.A.A. italiane o iscritti nell’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice (CTU) godono automaticamente della qualifica di Associato Effettivo;
- i titolari di cattedre universitarie in discipline inerenti la comunicazione pubblicitaria godono automaticamente della qualifica di Associato Effettivo.
Gli Associati Effettivi sono tenuti al versamento delle quote ordinarie e di eventuali contributi straordinari di integrazione.
Gli stessi hanno diritto di partecipare all’Assemblea e possono rivestire cariche sociali, se eletti.
Gli Associati Effettivi sono iscritti nell’Albo dei Comunicatori Professionisti ACPI.

b. Associati Onorari - le persone insigni distintesi per pubblico riconoscimento che si siano rese benemerite della categoria ammesse su delibera del Consiglio Direttivo e su proposta di almeno tre Consiglieri o di almeno quindici Associati Effettivi.
Gli Associati Onorari sono esenti dal versamento di qualsiasi contribuzione.
Partecipano all’Assemblea degli Associati senza diritto di voto e non possono rivestire cariche sociali.
Agli stessi possono essere affidati dal Consiglio Direttivo speciali incarichi di rappresentanza e delegati compiti specifici nell'interesse dell’Associazione.
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Art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
a. Assemblea degli Associati Effettivi;
b. Consiglio Direttivo;
c. Presidente;
d. Collegio dei Sindaci.
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Art. 8 - ASSEMBLEE DEGLI ASSOCIATI
L’Assemblea è l’organo collegiale della Associazione.
L’Assemblea è composta da tutti gli Associati Effettivi in regola con il pagamento delle quote associative e può essere ordinaria o straordinaria. -
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Art. 9 - ASSEMBLEA ORDINARIA
Si riunisce una volta all’anno per deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo e per esprimersi sui programmi che il Consiglio Direttivo propone di attuare.
E’ convocata dal Presidente con lettera raccomandata o fax o e-mail inviata almeno 10 giorni prima della data di prima convocazione, contenente le indicazioni di data, ora, sede ed elenco dei punti all’ordine del giorno.
L’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli Associati Effettivi.
In seconda convocazione, da tenersi almeno tre giorni dopo la prima convocazione, è valida con qualsiasi numero di partecipanti con diritto di voto.
Le delibere dell’Assemblea vengono prese a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità di voti prevale quello espresso dal Presidente dell’Associazione.
Quando siano poste ai voti delibere riguardanti le persone, la votazione dovrà essere eseguita a scrutinio segreto e la parità avrà valore di voto negativo.
Nessuna delibera potrà essere assunta in quanto non prevista su argomenti che non figurino all’ordine del giorno.
In caso di impedimento ogni iscritto avente diritto può delegare a rappresentarlo per iscritto un altro Associato.
Ogni partecipante all’Assemblea non può essere portatore di più di due deleghe. torna all'indice

 

Art. 10 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo nelle forme di cui al precedente art. 9:
a. ogniqualvolta lo stesso lo ritenga necessario;
b. su richiesta sottoscritta da almeno un terzo degli iscritti;
c. su richiesta dell’intero Collegio Sindacale.
L’Assemblea Straordinaria è competente a deliberare su tutto ciò che non è di competenza dell’Assemblea Ordinaria, ivi comprese le delibere relative alle modifiche dell’Atto costitutivo e dello Statuto, allo scioglimento ed alla liquidazione della Associazione. Il quorum previsto è di due terzi in prima convocazione ed in seconda della metà degli Associati. Le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti. Ogni Associato non può essere portatore di più di due deleghe. torna all'indice

 

Art. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
E’ l’organo esecutivo dell’Associazione. E’ composto da un minimo di cinque fino a dodici componenti eletti dall’Assemblea tra gli Associati Effettivi. Il numero dei Consiglieri potrà variare nella proporzione di un rappresentante ogni cento associati circa.
I Consiglieri eletti durano in carica tre anni. Il Consigliere subentrante in seguito a decesso, decadenza, dimissioni o destituzione del predecessore è il primo dei non eletti, permane fino alla scadenza del periodo spettante di diritto al Consigliere sostituito. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o quando ne venga fatta richiesta da almeno tre Consiglieri.
La convocazione avviene nelle forme che il Presidente riterrà, di volta in volta, più opportune. La convocazione deve avvenire almeno cinque giorni prima della data fissata, con l’esatta indicazione dell’ordine del giorno. Le delibere sono prese a maggioranza di voti dei presenti e sono valide se alla loro formazione hanno partecipato almeno la metà più uno dei Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri e le facoltà inerenti sia l’ordinaria che la straordinaria amministrazione, eccettuate le incombenze demandate all’Assemblea o agli altri Organi.
Come tali:
a) redige il Regolamento Interno della Associazione, con particolare riguardo alle norme di carattere amministrativo;
b) elabora il bilancio preventivo e consuntivo;
c) determina l’ammontare della quota associativa annuale;
d) dirige e regola il funzionamento dell’Associazione e ne determina i programmi di attività nei limiti previsti dallo Statuto e dal bilancio;
e) mantiene i contatti con le Autorità ed Enti esterni al fine di valutare l’opportunità di programmare attività tese al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
E’ facoltà del Consiglio Direttivo nominare un Presidente Onorario. torna all'indice

 

Art. 12 - DELEGAZIONI E COMMISSIONI
Il Consiglio Direttivo, ove ne ravvisi la necessità o l’opportunità potrà istituire Delegazioni o Sedi periferiche o Commissioni sia in ambito nazionale che in paesi UE, che si interessino di problematiche e finalità dell’Associazione. I Delegati e/o i Componenti delle Commissioni dovranno mantenere i contatti con il Consiglio Direttivo e, in accordo con lo stesso, promuovere lo sviluppo di iniziative locali. torna all'indice

 

Art. 13 - IL PRESIDENTE
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione, ed è responsabile del suo funzionamento e degli atti amministrativi deliberati dal Consiglio e compiuti in nome e per conto dell’Associazione.
Viene eletto a voto segreto nella prima seduta del Consiglio Direttivo tra i Consiglieri eletti, unitamente al Vicepresidente, al Segretario e al Tesoriere.
Convoca il Consiglio Direttivo e ne presiede le sedute. In caso di parità nelle delibere del Consiglio ha voto decisivo. In caso di impedimento o di assenza, il Presidente viene sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente. Questi assume definitivamente l’ufficio del Presidente nel caso di cessazione del medesimo per qualsiasi causa e sino al compimento del triennio.
Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro venti giorni dall’elezione.
Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione successiva all’insediamento dello stesso. torna all'indice

 

Art. 14 - IL SEGRETARIO
E' incaricato della tenuta del libro degli iscritti, del libro dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e delle Assemblee degli Associati e del disbrigo della corrispondenza. torna all'indice

 

Art. 15 - IL TESORIERE
E' responsabile dell’amministrazione che deve essere da lui tenuta in conformità della buona regola amministrativa e contabile.
Compila il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione elaborato in seno al Consiglio Direttivo.
Sovra intende alla riscossione delle entrate e alla erogazione delle spese, curando che le delibere del Consiglio Direttivo siano strettamente osservate.
Prende in consegna i beni dell’Associazione e tiene aggiornato il libro degli inventari e il libro cassa. torna all'indice

 

Art. 16 - COLLEGIO DEI SINDACI
E’ l’organo di controllo amministrativo/fiscale.
E’ composto da tre membri eletti dall’Assemblea secondo le modalità previste dal Regolamento Interno. Eventualmente possono essere nominati dal Consiglio Direttivo fra persone esterne all’Associazione.
In caso di dimissioni o decadenza di uno dei Sindaci si provvede alla surroga con il primo dei non eletti o nominare un sostituto.
I Sindaci nominano a maggioranza il loro Presidente. I Sindaci possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. In tale sede potranno esprimersi, con parere consultivo, sulle delibere che comportino impegni di spesa.
Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo degli atti amministrativi della Associazione.
In occasione della presentazione dei bilanci in Assemblea, relaziona gli Associati sulla tenuta dei libri contabili e sull’osservanza di Leggi e Statuto in materia amministrativa.
Di ogni controllo effettuato e delle relazioni dei bilanci redige verbale da conservare agli atti della Associazione. torna all'indice

 

Art. 17 - FIRMA SOCIALE
Salve le ipotesi di necessaria sostituzione, la facoltà di firma per l’Associazione è riservata al Presidente. Per gli atti di carattere amministrativo/contabile si rinvia al Regolamento Interno. torna all'indice

 

Art. 18 - SCADENZA MANDATO
Il Presidente del Consiglio Direttivo, almeno 10 giorni prima dello scadere del mandato, convoca il Consiglio ed elabora in seno allo stesso la relazione sull’attività svolta nell’arco di tempo del suo mandato.
Nei medesimi termini il Segretario e il Tesoriere preparano il bilancio consuntivo.
Il Presidente del Collegio dei Sindaci redige la relazione sull’attività svolta.
Approvate le relazioni di cui sopra, il Consiglio Direttivo, per mezzo del Presidente, indice le nuove elezioni e convoca l’Assemblea Straordinaria.
Le elezioni devono essere indette con avviso agli Associati, secondo la formalità di cui all’art. 9 e mediante esposizione agli Albi dell’Associazione.
Con tale avviso si dà notizia della convocazione dell’Assemblea Straordinaria. torna all'indice

 

Art. 19 - DIMISSIONI
Le dimissioni da Associato devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo per lettera raccomandata.
Per ogni Associato dimissionario resta fermo l’obbligo del versamento dell’intera quota associativa relativa all’anno in corso.
Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo che ha facoltà di discuterle e chiedere chiarimenti.
Le dimissioni da membro del Collegio dei Sindaci devono essere inviate al Collegio stesso, che ne informerà il Consiglio Direttivo. torna all'indice

 

Art. 20 - COMPORTAMENTO DEGLI ASSOCIATI
Ogni Associato è impegnato:
a) ad attenersi strettamente e scrupolosamente alle norme del presente Statuto, nonché a quelle di cui al proprio codice deontologico;
b) a non porre in essere atti professionalmente scorretti nei confronti di un altro Associato;
c) ad uniformarsi alle delibere di carattere etico sociale, professionale ed economico espresse dalla Assemblea, nonché alle correlative disposizioni del Consiglio Direttivo;
d) a non convenire in giudizio l'associazione, senza avere esperito le procedure arbitrali di cui al Regolamento Interno. torna all'indice

 

Art. 21 - LODO ARBITRALE
Le controversie che sorgeranno in seno all’Associazione, ad eccezione di quelle che per Legge non possono esserne oggetto, saranno decise in via irrevocabile, senza ricorso all’Autorità Giudiziaria da un Collegio di tre arbitri. Ciascuna Parte nominerà un arbitro; entrambi gli arbitri così scelti, a loro volta, avranno il compito di nominare, di comune accordo, il terzo arbitro.
Il Collegio Arbitrale giudicherà irritualmente. Le Parti si impegnano irrevocabilmente al rispetto delle decisioni del Collegio stesso e ad attuarle entro 30 giorni dall’omologa del lodo, se ed in quanto compatibile con le disposizioni della risoluzione arbitrale. Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda espressamente al Regolamento Interno. - torna all'indice

 

Art. 22 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Nel caso di inosservanza da parte dell’Associato delle regole del presente Statuto, del Regolamento Interno, delle delibere dell’Assemblea, nonché delle regole del vivere civile e del reciproco rispetto, potranno essere presi dal Consiglio Direttivo i seguenti provvedimenti:
a. richiamo scritto;
b. sospensione della partecipazione all’attività dell’associazione variante da uno a sei mesi.
In caso di recidiva, il Consiglio Direttivo può proporre l’esclusione dell’Associato all’Assemblea. L’Associato escluso non può pretendere in restituzione la quota associativa annua che verrà incamerata dall'Associazione. torna all'indice

 

Art. 23 - DECADENZE
E’ dichiarato decaduto dal diritto di far parte dell’Associazione l'iscritto che venga a trovarsi in condizioni di incompatibilità con una qualsiasi delle norme che ne regolano l’appartenenza.
La dichiarazione di decadenza viene deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo, ferme restando le facoltà di impugnativa di cui alle formalità previste dal Regolamento Interno. torna all'indice

 

Art. 24 - PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a. quote associative;
b. contribuzioni integrative;
c. erogazioni fatte a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione stessa;
d. eventuali beni di proprietà dell’Associazione e redditi da capitale;
f. qualsiasi altra somma proveniente da donazioni, lasciti, elargizioni e atti di liberalità in genere concessi, senza condizioni che limitino l’autonomia dell'Associazione.
E’ fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
In caso di scioglimento il patrimonio sarà devoluto ad altre associazioni analoghe o ai fini di pubblica utilità. torna all'indice

 

Art. 25 - QUOTE ASSOCIATIVE
Le quote vengono determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, secondo le esigenze di gestione dell’Associazione e con le modalità previste dal Regolamento Interno.
Ogni Associato è tenuto, entro i primi tre mesi di ogni anno, al versamento delle quote associative e delle integrazioni eventualmente deliberate dall’Assemblea degli iscritti. - torna all'indice

 

Art. 26 - ESERCIZI SOCIALI
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che deve essere presentato all’approvazione dell’Assemblea da convocarsi entro il 30 aprile dell’anno successivo. torna all'indice

 

Art. 27 - TESSERAMENTO
L’Associazione distribuirà ad ogni iscritto copia dello Statuto e del Regolamento Interno; munirà, inoltre, gli Associati della tessera annuale. - torna all'indice

 

Art. 28 - SIMBOLO
L’Associazione è provvista di un suo simbolo depositato presso il Notaio Barenghi in Milano. Tale simbolo troverà descrizione nel Regolamento Interno. torna all'indice

 

Art. 29 - RICORSO AL CODICE CIVILE
Per quanto non previsto dal presente Statuto, o in contrasto con le norme inderogabili del Codice Civile, valgono le medesime. torna all'indice

 

Art. 30 - EFFICACIA
Il presente Statuto abroga ogni precedente Statuto, Regolamento, prassi e consuetudine.
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